Affidamento diretto e limiti del sindacato giurisdizionale nella valutazione tecnico-discrezionale dell’Amministrazione
La sentenza affronta, con taglio sistematico, alcuni punti cruciali dell’applicazione del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) per ciò che attiene gli affidamenti diretti, le procedure sottosoglia e, in particolare, alla gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica, quindi non contendibili sul mercato, e privi di interesse transfrontaliero.
7 NOVEMBRE 2025
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-bis, sent. 20 ottobre 2025, n. 18004.
Affidamento diretto – Impianti sportivi – Art. 50 d.lgs. 36/2023 – Principio di rotazione – Motivazione – Discrezionalità tecnica – Soccorso istruttorio.
“Il nuovo Codice introduce per la prima volta la definizione di affidamento diretto inserendola all’art. 3, comma 1, lett. d) dell’Allegato I.1, a mente del quale è “affidamento diretto, l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi previsti dal codice”.
“Detta norma riceve poi un’ulteriore specificazione nell’art. 17, comma 2, del Codice che, regolamentando le fasi delle procedure di affidamento, conferma solo per gli affidamenti diretti, la possibilità di adottare una decisione di contrarre semplificata, stabilendo che “1. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 2. In caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”.
“Il T.a.r. Lazio, in linea con la più recente giurisprudenza, conferma che l’affidamento diretto rappresenta una modalità legittima e autonoma di scelta del contraente, non assimilabile alla gara o alla procedura negoziata. Tale istituto è fondato su un equilibrio fra semplificazione amministrativa e motivazione adeguata, che deve garantire la trasparenza dell’azione amministrativa senza snaturarne la flessibilità e la discrezionalità”.
LEGGI QUI IL COMMENTO ALLA SENTENZA