L’avvalimento infragruppo della certificazione di qualità
Operatività e limiti in caso di sostituzione di una impresa del raggruppamento
22 MAGGIO 2019
Nel quadro del nuovo Codice dei contratti pubblici è sorta l’esigenza di verificare la possibilità di sostituire, nell’ambito di un raggruppamento temporaneo di imprese, una delle imprese componenti di tale raggruppamento che abbia messo a disposizione di un’altra componente della compagine, mediante ricorso all’avvalimento ex art. 89 del Codice predetto, un requisito di capacità speciale di natura soggettiva quale la certificazione di qualità, prescritto dalla lex specialis di gara in capo a tutte le imprese riunite e di cui l’ausiliata beneficiaria del detto avvalimento risultava sprovvista.
Il presente contributo si propone di affrontare tale tema fornendo degli spunti operativi, nella consapevolezza che lo stesso assume una specifica complessità e impone un’indagine accurata sulla peculiare declinazione che conosce l’istituto dell’avvalimento di che trattasi ove chiamato ad operare nel contesto di un raggruppamento temporaneo di operatori economici (avvalimento cd. “infragruppo”), tenendo altresì in debita considerazione le modalità e i limiti stabiliti dalla disciplina normativa in tema di modifica del raggruppamento e, in particolare, quanto stabilito dall’art. 89, comma 3, del Codice circa la sostituzione di uno degli operatori membri del RTI.
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