3 OTTOBRE 2025
Nella sentenza n. 667 del 26 agosto 2025 il Tar di Perugia precisa che il D.Lgs. 36/2023 ha mantenuto, nella sostanza, l'assimilazione tra consorzio stabile e consorzio di imprese artigiane: se è vero che l’art. 65, comma 2, alle lettere b), c), e d), individua separatamente tra gli operatori economici i consorzi di società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi fra imprese artigiane ed i consorzi stabili, poi all’art. 67 li disciplina unitariamente sotto la rubrica “consorzi necessari”, senza significative differenze (il solo comma 5 precisa che i consorzi di cooperative ed i consorzi di imprese artigiane si qualificano “utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono”); in sostanza, “i consorzi stabili costituiscono il paradigma generale dei consorzi non necessari, la cui disciplina, in assenza di specifiche deroghe, deve ritenersi applicabile anche alle altre due tipologie”.
I giudici rilevano che la stessa relazione illustrativa al nuovo Codice Appalti, in riferimento all'art. 67 (appunto dedicato ai consorzi non necessari), conferma l'assimilazione dei consorzi fra imprese artigiane ai consorzi stabili, richiamando anche prassi ANAC (Parere n. 47 del 18 settembre 2024).
Ciò è particolarmente importante in materia di requisiti di qualificazione, in quanto al consorzio stabile è riconosciuta la possibilità di avvalersi dei requisiti delle proprie consorziate, a prescindere dal fatto che le stesse siano designate o meno in gara per l'esecuzione del contratto d'appalto, applicando il meccanismo del cd. “cumulo alla rinfusa”, riconosciuto anche dall’art. 67 del vigente Codice Contratti per i consorzi stabili prima dell'entrata in vigore del Correttivo di cui al D.lgs. 209/2024, secondo cui, in caso di appalto di lavori, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.