5 AGOSTO 2025
Con il parere n. 3570 del 23 giugno 2025 il Ministero infrastrutture e trasporti risponde negativamente alla richiesta se, per stabilire l'ammontare di un "intervento" ai sensi dell'art. 32 All. II.14 del Codice, si debba fare riferimento all'importo massimo stimato (incluse opzioni e rinnovi) di cui al comma 4 dell'art. 14: l’importo di 500.000 degli "interventi" di cui all’art. 32 dell’allegato II.14 deve infatti intendersi riferito all’importo posto a base di gara, e quindi non all’importo massimo stimato (quest'ultimo comprensivo di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi) di cui al citato comma 4 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 36/2016.