30 LUGLIO 2025
Nella sentenza n. 5299 del 18 giugno 2025 il Consiglio di Stato ha trattato il caso di un Comune il quale, dopo aver approvato l’indizione di una procedura aperta per il servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico, ha disposto, ai sensi dell’art. 17, commi 8 e 9, del d.lgs. 36/2023, l’esecuzione d'urgenza del servizio, ma il RUP ha poi contestato formalmente una serie di inadempimenti e ritardi relativi al servizio affidato, fino ad arrivare alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 122, comma 3, del Codice.
Il Consiglio di Stato afferma che l’accettazione dell’esecuzione anticipata e d’urgenza “implica la conclusione di un accordo di matrice negoziale, la cui esecuzione si identifica con quella del rapporto negoziale”, per cui non rileva il fatto che, nonostante la formazione della graduatoria, non fosse stata ancora emessa l’approvazione dell’aggiudicazione, né, quindi, fosse stato stipulato il contratto, considerato che, a partire dall’avvio dell’esecuzione d’urgenza (accettata senza alcuna riserva dall’appellante unitamente a tutte le modalità di svolgimento del servizio, in conformità a quanto indicato nel capitolato) ha avuto inizio la fase esecutiva, per cui da quel momento non può più trovare applicazione l’art. 17, comma 4, del d.lgs. 36/2023 e, dunque, non può più essere esercitato il diritto di scioglimento dal vincolo derivante dall’offerta presentata, da cui consegue che, trattandosi di inadempimenti nell’esecuzione, seppur anticipata, la controversia (in quanto estranea alla tematica dell’aggiudicazione, ovvero al procedimento attraverso il quale il committente pubblico sceglie il proprio contraente) appartiene alla cognizione del giudice ordinario (e non di quello amministrativo, come invece chiedeva la ditta ricorrente).