22 NOVEMBRE 2019
È obbligatorio indicare il codice identificativo di gara (CIG) nella fattura elettronica emessa nei confronti della Pubblica Amministrazione: è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello del 28 ottobre 2019 n. 436.
Come è noto, il suddetto codice, sebbene non rientra tra gli elementi indicati dall’art. 21 del d.P.R. n. 633/1972 in materia di IVA, è previsto dall’art. 25, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, secondo cui “Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell’indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136”. Il terzo comma dispone, inoltre, che “Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP ai sensi del comma 2”.
Ne consegue che l’omissione in fattura del CIG, pur non pregiudicando la validità fiscale della stessa, può essere sanata mediante l’invio di un nuovo documento utile ad integrare i dati mancanti nel documento originario.