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Illecito professionale, dai soggetti all’oggetto: la condotta è rilevante se posta in essere nell’interesse dell’impresa

20 NOVEMBRE 2019

Secondo un recente indirizzo della giurisprudenza, sviluppatosi nel solco dell’acceso dibattito che connota l’applicazione delle norme sulle esclusioni dagli affidamenti di contratti pubblici, ai fini dell’applicazione delle verifiche sulla eventuale sussistenza dei motivi di esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 80 del Codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante non soltanto deve verificare l’eventuale sussistenza delle fattispecie di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del Codice in capo ai soggetti elencati al comma 3 del medesimo art. 80, bensì deve anche valutare eventuali condotte che siano riferibili all’impresa e al suo interesse e/o vantaggio e in tal senso comunque incidenti sull’affidabilità dell’impresa ai sensi del comma 5, lett. c), del citato art. 80 (cd. “illecito professionale”), poiché poste in essere da soggetti in nome e per conto dell’impresa stessa e perciò anche indirettamente ascrivibili all’operatore economico persona giuridica.  

Diversamente opinando, infatti, si otterrebbe l’effetto aberrante di escludere la rilevanza di qualsiasi sentenza di condanna ai fini della valutazione di affidabilità sottesa alla suddetta previsione sull’illecito professionale ex art. 80, comma 5, lett. c), del Codice, dal momento che nel vigente sistema normativo la responsabilità penale riguarda direttamente le sole persone fisiche e non anche le imprese.

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