28 MARZO 2025
Con la sentenza n. 1857 del 4 marzo 2025, il Consiglio di Stato, nel confermare di non accogliere il ricorso contro la determinazione di un Comune con cui veniva aggiudicato l’appalto per l’affidamento dei servizi di pulizia ed igiene di uffici ed immobili dell'ente, ricorda che gli artt. 34 e 71 del d.lgs. 50/2016, oggi sostituiti dagli artt. 57 e 83 del d.lgs. 36/2023, impongono alla PA di adeguare la lex specialis della gara ai criteri ambientali minimi, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale, per cui le stazioni appaltanti sono tenute ad inserire, nella documentazione di gara, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali elaborate, tramite i decreti ministeriali, per il conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.
Il Ministero precisa che deve farsi riferimento proprio a tali prescrizioni ministeriali, che integrano la lex specialis, al fine di stabilire:
1) il contenuto dei criteri ambientali minimi;
2) la configurazione di determinate specifiche tecniche come elemento essenziale dell’offerta la cui assenza determina l’esclusione dalla gara, o piuttosto come requisito premiante a cui è collegata l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo;
3) il segmento procedurale in cui collocare la verifica del rispetto dei criteri ambientali minimi.
Riguardo a questo ultimo punto, i giudici precisano che, laddove una determinata specifica tecnica assurga a criterio premiante, la sua verifica diventa logicamente necessaria già durante la procedura di gara, proprio ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo, sebbene la sua assenza non possa determinare l’esclusione del concorrente, ma solo il mancato riconoscimento del premio; al contrario, laddove una determinata specifica tecnica sia imposta quale elemento essenziale dell’offerta, la proposta formulata deve contenere, a pena di esclusione, un impegno in tal senso, ma la verifica del rispetto di tale impegno non appartiene alla procedura di gara, potendo essere demandata ad un momento successivo all’aggiudicazione e, cioè, anche alla fase di esecuzione del contratto.