
Errori materiali nell’offerta dell’operatore economico: i confini del potere di rettifica in capo alla stazione appaltante
Commento a Consiglio di Stato, sez. V, 3 febbraio 2025, n. 804
19 MARZO 2025
Il caso di specie
La vicenda si colloca nell’ambito di una gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione del BAR/tavola calda e della buvette, all’interno degli uffici e delle aule della Regione Lazio.
A tale gara partecipava unicamente il gestore uscente, il quale, tuttavia, veniva escluso a causa dell’incompletezza dell’offerta tecnica, specialmente in relazione all’area buvette. Rispetto a tale provvedimento di esclusione, l’operatore formulava istanza di autotutela, la quale, però, veniva rigettata dall’amministrazione regionale. A fronte del riscontro negativo della stazione appaltante, l’operatore economico impugnava il provvedimento di esclusione dinanzi al T.A.R. Lazio, con esito negativo.
Il Tribunale, infatti, riscontrava che l’amministrazione, nel rigettare l’istanza di autotutela, aveva confermato l’operato della commissione giudicatrice con una propria autonoma valutazione. Inoltre, il Collegio evidenziava che, in caso di irregolarità o incompletezza delle offerte, l’istituto del soccorso istruttorio non trova applicazione. L’offerta tecnica, difatti, si presentava sia incerta e indeterminata, sia gravemente incompleta quanto alla descrizione del progetto.
L’operatore economico soccombente, dunque, formulava ricorso in appello per ottenere la riforma della sentenza di primo grado.
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