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Sulla scelta della stazione appaltante di suddividere l’appalto in lotti nei settori speciali

Commento a TAR  Lazio, sede di Roma, sez. IV – ter, 14 febbraio 2025, n. 3300.

7 MARZO 2025

Il caso di specie

La controversia trae origine da una procedura di gara indetta per l’affidamento del servizio di verifica della progettazione dei progetti sviluppati nell’ambito della Direzione Operativa Infrastrutture, con importo di lavori pari o superiore a venti milioni di euro, e per appalti integrati dei progetti con importo dei lavori pari o superiore alla soglia di cui all’art. 14 co. 1 lett. a) d.lgs. n. 36/2023, da affidare ad Organismi di Ispezione e Verifica di tipo A e C, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, come da allegato I.7 art. 34 co. 2 lett. a) c.c.p.
 
A seguito della pubblicazione della gara nella G.U. da parte della stazione appaltante,  l’operatore economico OMISSIS, autoqualificatosi come  piccola impresa (in ragione del fatturato dell’ultimo anno pari a 5.177.630,00 euro e al possesso di n. 5 dipendenti), ha impugnato dinanzi al TAR Lazio – Roma il bando e il disciplinare della gara de qua, deducendone l’illegittimità per violazione degli artt. 3, 58 e 10 c.c.p., degli artt. 49 e 56 del TFUE, della Direttiva 2014/24/UE nonché degli art. 14 e 100 c.c.p.

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