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Sulla verifica dell’anomalia dell’offerta: tra favor partecipationis e rigore istruttorio

Commento a TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 12 febbraio 2025, n. 498

6 MARZO 2025

Il caso di specie e la decisione del TAR

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia è stato chiamato a pronunciarsi su un contenzioso relativo all’affidamento del servizio di refezione per una residenza sanitaria assistenziale (RSA), un centro diurno integrato (CDI) e la mensa domiciliare per il periodo 2024-2029.
La società OMISSIS, classificatasi seconda nella gara d’appalto, ha impugnato l’aggiudicazione del servizio alla società OMISSIS, contestando diversi profili di illegittimità della procedura. In particolare, secondo la ricorrente, la società aggiudicataria non possedeva i requisiti richiesti per partecipare alla gara, in particolare quelli di capacità tecnico-professionale.
 
Il disciplinare prevedeva che le aziende concorrenti dovessero aver gestito almeno due servizi similari negli ultimi tre anni, di cui uno con un valore annuo minimo di 500.000 euro.
La parte resistente aveva presentato un’attestazione relativa a un servizio di ristorazione scolastica svolto nel 2023 per il Comune di Peschiera Borromeo, ma, secondo la ricorrente, questo tipo di attività non poteva essere considerato equivalente alla ristorazione in ambito sanitario e sociosanitario. Inoltre, mancava la prova che la società avesse svolto un servizio di tale valore anche negli anni 2021 e 2022. Il T.a.r., tuttavia, ha respinto questa contestazione, ritenendo che la stazione appaltante avesse correttamente interpretato il disciplinare di gara.
La clausola relativa ai servizi similari non imponeva, infatti, che l’esperienza fosse maturata esclusivamente in strutture sanitarie, ma lasciava spazio a un’interpretazione più ampia, comprensiva di altri ambiti di ristorazione collettiva.

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