
Sul danno da perdita di chance in caso di gara non svolta
Consiglio di Stato, sez. v, 31 gennaio 2025, n. 795
5 MARZO 2025
Mancato svolgimento di una gara – Proroghe tecniche – Danno da perdita di chance – Natura e presupposti – Chance di vedersi aggiudicato l’appalto – Indagine sulla relazione eziologica tra condotta del danneggiante ed evento – Danno attuale e risarcibile – Verifica secondo un calcolo di probabilità o per presunzioni – Correlazione a dati reali non mera aspettativa di fatto – Criterio di valutazione equitativa del danno – Art. 1226 c.c. – Non è applicabile
Il soggetto che si ritiene danneggiato e che non ha potuto ottenere una tutela in forma specifica deve: a) dimostrare la concreta possibilità di conseguire l’aggiudicazione (s’intende, non l’ottenimento dell’aggiudicazione); b) provare il nesso di causa tra la perdita di tale possibilità e la condotta illegittima; c) quantificare le possibilità di raggiungimento del bene finale (per la determinazione del quantum del risarcimento).
Quando a un operatore è preclusa in radice la partecipazione a una gara (di tal che non sia possibile dimostrare, ex post, né la certezza della sua vittoria, né la certezza della non vittoria), la sola situazione soggettiva tutelabile è la chance, e cioè l’astratta possibilità di un esito favorevole.
La lesione della chance integra un evento di danno in termini di possibilità perduta di un risultato migliore e soltanto eventuale, senza escludere la necessaria e preliminare indagine sulla relazione eziologica tra la condotta del danneggiante e l’evento.
La perdita di chance si configura come danno attuale e risarcibile, sempre che ne sia provata la sussistenza anche secondo un calcolo di probabilità o per presunzioni. La perdita di chance risulta risarcibile soltanto nel caso in cui il danno sia collegato alla dimostrazione di una seria probabilità di conseguire il vantaggio sperato, non essendo sufficiente la mera possibilità.
Alla mancanza di tale prova non è possibile sopperire con una valutazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.