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Appalti PNRR: frazionamenti e vincolo temporale

Il vincolo temporale per individuare chi realizza un appalto Pnrr non giustifica frazionamenti

14 FEBBRAIO 2025

Il vincolo temporale per individuare chi realizza un progetto Pnrr non può giustificare il frazionamento dell’appalto in cinque distinte procedure negoziate per importi inferiori alla soglia di rilevanza europea, stante il valore complessivo sopra-soglia degli affidamenti in esame. E’ necessario, infatti, indire un’unica gara d’appalto da suddividere in lotti per la realizzazione del progetto. 

 
È quanto ha chiarito Anac con Atto a firma del Presidente, approvato dal Consiglio dell’Autorità il 14 gennaio 2025 in relazione ad un progetto riguardante l’ammodernamento di un centro di raccolta comunale e ottimizzazione della raccolta differenziata attraverso contenitori ad accesso controllato di un Comune abruzzese, del valore complessivo di oltre un milione di euro, ammesso al finanziamento nell’ambito del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) con decreto dipartimentale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
 
“È evidente una violazione del principio del divieto di artificioso frazionamento dell’appalto, stante l’assenza di ragioni oggettive a giustificazione di una sua deroga”, scrive l’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’atto. 
 
“La stazione appaltante non può porre a fondamento della deroga al citato principio del divieto di artificioso frazionamento dell’appalto la necessità di garantire il rispetto dei milestone previsti nel cronoprogramma procedurale o l’attivazione tardiva dell’utenza REGIS da parte del MEF. A tal proposito, occorre precisare che il sistema REGIS è un strumento sviluppato per supportare l’attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del Pnrr; pertanto, diversamente da quanto sostenuto dalla stazione appaltante, la sua attivazione non garantisce ‘la certezza sull’erogazione del finanziamento’, che è invece assicurata dal Decreto dipartimentale MASE di concessione dei contributi nonché dal rispetto da parte della stazione appaltante delle specifiche condizioni previste nell’avviso”. 
 
“L’urgenza – continua Anac – costituisce il presupposto per la riduzione dei termini nelle procedure ordinarie, per il ricorso alla procedura negoziata, per l’avvio anticipato dell’esecuzione contrattuale, ma non per giustificare il mancato rispetto delle specifiche regole che governano il calcolo dell’importo a base di gara ed il conseguente regime giuridico applicabile”.
“La stazione appaltante, tra l’altro, avrebbe potuto usufruire dei termini ridotti previsti per ragioni di urgenza, senza obbligo di motivazione, per l’indizione di un’unica gara d’appalto per l’affidamento delle prestazioni in esame, tenuto conto anche del prescelto criterio di aggiudicazione del minor prezzo che avrebbe consentito una valutazione accelerata delle offerte eventualmente pervenute”. 
 
“A tal proposito, si rileva altresì che dall’esame della documentazione in atti risulta che la stazione appaltante non si è prontamente attivata a seguito dell’approvazione della graduatoria definitiva da parte del MASE e solo dopo tre mesi, il Comune ha inviato al MASE l’attestazione per la variazione del cronoprogramma procedurale”.
 
“Nel caso in esame, neppure si potrebbe legittimamente sostenere che la necessità di garantire il rispetto del milestone del 31 dicembre 2023 per l’individuazione del soggetto realizzatore, pena la perdita del finanziamento, avrebbe comunque giustificato il ricorso alla procedura negoziata senza bando”.