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Criteri di calcolo della soglia di anomalia: nuova delibera ANAC

ANAC, Delibera 2 ottobre (dep. 10 ottobre) 2019, n. 892

31 OTTOBRE 2019

Nel Parere di Precontenzioso n. 715 del 23 luglio 2019 (..) l’Autorità ha ritenuto che il decremento della soglia di cui alla lettera c) non sia percentuale e che l’interpretazione corretta della lettera d) del comma 2 dell’art. 97 sia la seguente: x = PS –(SM*P/100), dove PS è soglia di cui alla lett. c), SM è lo scarto medio aritmetico di cui alla lett. b) e P è il prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi (di cui alla lett. a); (..) la richiamata interpretazione trova conferma nelle “Note esplicative relative all’applicazione del nuovo metodo di aggiudicazione ai sensi dell’art. 97, comma 2, del d.l. 31/2019” del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria, del 5 luglio 2109 ed è stata accolta dalla prima giurisprudenza chiamata a pronunciarsi sulla questione (TAR Sicilia, Catania, 16 settembre 2019, n. 2191), che ha ritenuto che l’espressione “valore percentuale” faccia riferimento alla grandezza numerica oggetto della sottrazione; alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Consiglio ritiene, nei limiti di cui in motivazione, conforme al dettato dell’articolo 97, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 la formula per il calcolo della soglia di anomalia utilizzata dalla stazione appaltante, nella quale il decremento della soglia di cui alla lettera c) non è percentuale.