
Ubi commoda, ibi incommoda e tassatività delle cause di esclusione: applicazione del principio nel caso di cessione di ramo di azienda
6 FEBBRAIO 2025
Ubi commoda, ibi incommoda – Rifiuti – Art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023 ‒ Liquidazione giudiziale ‒ Tipicità – tassatività – Offerta – Favor partecipationis – Cessione ‒ Affitto ‒ Recesso
T.a.r. Campania, Napoli, Sez. VIII, 7 gennaio 2025, n. 109
“Secondo il Collegio, nelle operazioni di cessione il compendio aziendale si trasferisce al cessionario a titolo definitivo, realizzando così una cesura che rende difficilmente ravvisabile quella continuità gestoria più palpabile nell’ambito dell’affitto di azienda in cui la titolarità della stessa rimane in caso alla società locatrice”.
“Nel Codice dei contratti pubblici non vi è alcuna specifica previsione che imponga espressamente, sic et sempliciter, l’esclusione dell’operatore economico, affittuario d’azienda e/o ramo d’azienda, allorché l’impresa concedente/affittante sia stata medio tempore assoggettata ad una procedura concorsuale: se è vero che l’art. 94, co. 5, lett. d) del d. lgs. n. 36/2023 prevede, quale ipotesi di esclusione automatica dalla gara, la sottoposizione (tra l’altro) alla procedura di liquidazione giudiziale, è parimenti incontestabile che tale disposizione si riferisce al solo “operatore economico”, così circoscrivendo in capo al soggetto che prende parte alla procedura di appalto l’ambito di operatività della causa di esclusione di cui trattasi”.
“La mancanza di una disposizione ad hoc che preveda espressamente tale effetto escludente non può essere colmata attraverso il principio di ordine generale “ubi commoda, ibi incommoda” evocato dalla ricorrente”.
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