
Tar Veneto: quando puo' essere revocata la gara
27 GENNAIO 2025
Nella sentenza n. 2946 dell' 11 dicembre 2024 il Tar per il Veneto riepiloga, tra gli altri, i seguenti principi in materia di revoca della gara:
- una gara ben può essere revocata non solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento, ma anche per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario;
- la revoca del bando di gara richiede la sussistenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna la prosecuzione delle operazioni di gara, secondo una valutazione di opportunità ancorata alle condizioni legittimanti dettagliate all'art. 21 quinquies della L. 241/1990, nessuna esclusa, e rientrante nel potere ampiamente discrezionale dell'amministrazione procedente;
- la revoca degli atti di gara è legittima fino all'aggiudicazione definitiva ed anche successivamente, purché non oltre la stipula del contratto, se sorretta dall'interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse collettive;
- ove la revoca intervenga prima dell’aggiudicazione definitiva, la stessa costituisce esercizio di un potere discrezionale che “prescinde dall’applicazione dell’art. 21 quinquies legge 241/1990, pur richiedendosi la sussistenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna la prosecuzione delle operazioni di gara”, pertanto nel solo caso in cui sia intervenuta l’aggiudicazione definitiva (sebbene ciò non comporti l’accettazione dell’offerta e dunque la conclusione del contratto), l’aggiudicatario viene a trovarsi in una posizione qualificata tale da configurarlo come “soggetto direttamente interessato” cui la revoca può apportare pregiudizio, come previsto dal comma 1 dell’art. 21-quinquies citato; infatti, la tutela prevista da tale norma per il destinatario del provvedimento di revoca si applica solo ove la revoca riguardi provvedimenti ad efficacia durevole, novero da cui viene esclusa l’aggiudicazione provvisoria (ora proposta di aggiudicazione), ma non l’aggiudicazione definitiva.