20 GENNAIO 2025
Con la sentenza n. 3592 del 10 dicembre 2024 il Tar per la Lombardia di Milano ha annullato un provvedimento di affidamento diretto, dichiarando l’inefficacia del conseguente contratto di servizio eventualmente stipulato, considerato che l’amministrazione si era, secondo i giudici, illegittimamente sottratta all’applicazione e al rispetto della disciplina cui la stessa si era autovincolata e aveva reso delle note alle ditte interessate a partecipare alla procedura, modificando in corso di procedura le regole di selezione della migliore proposta contrattuale e addivenendo all’affidamento del servizio sulla base di criteri diversi da quelli prestabiliti.
Il TAR precisa, infatti, che anche nell’ambito degli affidamenti diretti procedimentalizzati le stazioni appaltanti sono comunque tenute ad operare ispirandosi al principio della fiducia “nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione” (art. 2 del D.Lgs. 36/2023) e al principio di buona fede e tutela dell’affidamento “dell’operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede” (art. 2 del D.Lgs. 36/2023), che si impone come regola di condotta in tutte fasi del procedimento di selezione del contraente.