Il decreto correttivo e la formazione utile per la qualificazione delle stazioni appaltanti: l’estensione ai privati e la necessità di una regolamentazione adeguata da parte della SNA
2 DICEMBRE 2024
Lo schema di decreto correttivo prevede, all’art. 19 del testo “bollinato”, modifiche all’art. 63 del Codice recante “Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza”.
In particolare, si sostituisce il comma 10 [1] dell’art. 63 con il nuovo testo: “10. In relazione al requisito di cui al comma 7, lettera b), e al requisito della formazione del personale propedeutico alla qualificazione per l’esecuzione, la Scuola nazionale dell’amministrazione definisce le modalità per l’accreditamento delle istituzioni pubbliche o private, che svolgono attività formative, procedendo alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi e provvede alle conseguenti attività di accreditamento nonché alla revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti.».
Come si dà conto nella Relazione illustrativa, la norma del correttivo è stata voluta al fine di:
“- prevedere, a seguito dell’introduzione delle disposizioni attuative relative al regime di qualificazione anche per l’esecuzione del contratto, che la Scuola Nazionale dell’Amministrazione definisca le modalità (e non più i requisiti) per l’accreditamento delle istituzioni pubbliche o private al sistema di formazione del personale;
– ampliare il novero dei soggetti accreditabili dalla SNA eliminando il vincolo che oggi esclude dall’accreditamento i privati aventi scopo di lucro, e ciò, non solo al fine di aprire il mercato, ma anche con l’obiettivo di rendere maggiormente accessibile e realizzabile (anche mediante il riconoscimento dei relativi crediti formativi, già largamente in uso nella prassi amministrativa) il sistema di formazione del personale e quindi di professionalizzazione delle stazioni appaltanti”.
Il correttivo intende dunque porre fine all’irragionevole “esclusiva” inizialmente prevista a favore dei soli soggetti pubblici e no-profit, includendo invece anche gli operatori economici privati nel novero dei soggetti autorizzati ad erogare i percorsi formativi.
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