22 NOVEMBRE 2024
Nella sentenza n. 862 del 7 novembre 2024 il Tar per le Marche di Ancona ha accolto il ricorso contro l'aggiudicazione, da parte di un Comune, di una gara di appalto per servizi socio-assistenziali ed educativi, ritenendo legittima la richiesta di danno derivante dal fatto che la stazione appaltante aveva fornito dei chiarimenti, in merito ad alcune clausole del bando, che si sono poi rivelati errati, inducendo la ditta a non ricorrere all’avvalimento, con ciò perdendo l’appalto. I giudici precisano che sussiste l’elemento psicologico richiesto dalla responsabilità aquiliana, così come sussiste il “danno evento”, consistente nell’adesione a tale chiarimento e nella mancata attivazione dell’avvalimento da parte della ricorrente principale; sussiste anche il “danno conseguenza”, dato dalla perdita della chance di aggiudicazione; sussiste, infine, anche il nesso eziologico, poiché le faq, i chiarimenti, proprio perché provengono da fonte autorevole, ossia la pubblica amministrazione, la cui attività è generalmente sorretta dal principio di presunzione di legittimità, orientano inevitabilmente gli operatori economici.