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Tar Lombardia: distanza rispetto alla stazione appaltante

12 NOVEMBRE 2024

Nella sentenza n. 2888 del 25 ottobre 2024, il Tar per la Lombardia di Milano si è espresso in merito ad un affidamento di servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti, affermando che ove il bando di gara stabilisca, senza una plausibile ragione, di attribuire la metà del punteggio tecnico in palio per la prossimità dell’impianto rispetto alla sede legale della stazione appaltante, tale clausola non risulta idonea, ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, a “garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici” della proposta negoziale dei concorrenti, poiché di fatto riduce fortemente il confronto concorrenziale sui reali elementi tecnici dell’offerta. Inoltre, sempre secondo i giudici, tali previsioni, nel prevedere al contempo anche un vantaggio economico per l’operatore che si trova nella situazione di prossimità, non sono adeguate, ai sensi della medesima norma, ad “assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo” della proposta, poiché incoraggiano offerte non competitive o sconvenienti, favorendo di fatto l’operatore che si trova nella condizione della prossimità, il quale, sapendo di ottenerne un duplice vantaggio, è infatti portato a proporre un’offerta economica non conveniente per la stazione appaltante, oppure a presentare un’offerta tecnica meno competitiva in relazione agli altri elementi.