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Carenza di requisiti speciali del componente del costituendo RTI e comunicazione alla stazione appaltante

11 NOVEMBRE 2024

Appalto di lavori (PNRR) – costituendo RTI – art. 68 d.lgs. n. 36/2023 – requisiti di ordine speciale – art. 100 Codice – qualificazione esecutori di lavori – allegato II.12 Codice – carenza requisito qualificazione – mandante – art. 97 Codice – estromissione/sostituzione/recesso – comunicazione alla stazione appaltante – termine presentazione dell’offerta – soccorso istruttorio – art. 101 Codice – inapplicabilità – cooptazione – art. 30 allegato II.12 Codice – inapplicabilità.

 
Consiglio di Stato, sez. V, 14 ottobre 2024, n. 8214
 
È onere del costituendo RTI comunicare l’assenza dei requisiti di qualificazione prescritti a pena di esclusione dalla lex specialis di gara. Avendo il raggruppamento rappresentato la mancanza soltanto a seguito dell’espressa richiesta formulata dalla stazione appaltante in sede di soccorso istruttorio, ciò ha determinato la violazione del primo presupposto richiesto dal comma 1 dell’art. 97; in ragione della intempestività della comunicazione da parte dell’RTI deve ritenersi esclusa la possibilità di accedere ai rimedi previsti dall’art. 97 d.lgs. n. 36 del 2023.
 
In ordine alla facoltà di recesso della mandante [carente dei requisiti speciali di qualificazione], con contestuale assunzione delle quote per la categoria di opere generali in capo ad altra mandante, la stessa può essere esercitata da un’impresa raggruppata in occasione dell’esercizio della facoltà di modifica soggettiva in diminuzione, ossia nel caso di perdita sopravvenuta dei requisiti di partecipazione, ma anche in questo caso è necessaria la tempestiva dichiarazione di recesso, da sottoporre alle specifiche e stringenti garanzie procedimentali e temporali previste dall’art. 97, comma 2. Nel caso di specie, invece, la dichiarazione di recesso è stata effettuata tardivamente, solo nella nota di riscontro alla richiesta di chiarimenti della stazione appaltante in sede di soccorso istruttorio, e in difetto ab origine del possesso dei requisiti di partecipazione di ordine speciale.