25 OTTOBRE 2024
Nella sentenza n. 2266 del 30 settembre 2024 il Tar per il Veneto afferma che, in mancanza di una previsione di legge che imponga espressamente, a pena di esclusione dalla gara, il pagamento del contributo ANAC entro il termine di presentazione delle offerte, la previsione più restrittiva del disciplinare di gara (così come l’eventuale previsione conforme del Bando-tipo ANAC) recante tale prescrizione, a pena di esclusione, deve ritenersi nulla ai sensi dell’art. 83, comma 8, del d.lgs. 50/2016 (applicabile alla fattispecie in esame).
Tale soluzione deve ritenersi conforme anche ai principi del nuovo Codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 36/2023, le cui norme, soprattutto quelle di principio, sono state di recente utilizzate dal Consiglio di Stato “come supporto interpretativo idoneo a risolvere controversie inerenti il d.lgs. 50/2016”.
I giudici precisano che tale conclusione è conforme al c.d. “principio del risultato”, di cui all’art. 1 del d.lgs. 36/2023, perchè, in ragione della natura del contributo ANAC, quale adempimento del tutto estrinseco all’offerta presentata dall’operatore economico, consente, da un lato, alle stazioni appaltanti di “perseguire il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”, dall’altro lato di preservare la concorrenza tra gli operatori economici quale valore “funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti”.