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Contratti di ricerca e sviluppo, gli incentivi possono essere assegnati anche prima del regolamento

7 OTTOBRE 2024

Nei contratti di ricerca e sviluppo la ripartizione degli incentivi può essere disposta anche prima dell’adozione del regolamento per l’attribuzione degli incentivi per funzioni tecniche. Questo utilizzando le somme già accantonate allo scopo, nel quadro economico riguardante la singola opera. E’ quanto ha precisato Anac con il Parere in Funzione consultiva n. 44, approvato dal Consiglio del 19 settembre 2024.

 
La richiesta di parere, pervenuta da un ente governativo italiano, riguardava la possibilità o meno di adottare un Regolamento per la ripartizione degli incentivi, con effetti retroattivi, volto quindi a disciplinare il riconoscimento dei predetti emolumenti per le attività tecniche svolte prima dell’adozione del Regolamento stesso ma in presenza del previsto accantonamento delle somme necessarie, nel quadro economico dell’intervento.
 
Pur ricordando che le disposizioni del nuovo Codice Appalti trovano applicazione esclusivamente per l’affidamento dei contratti indicati ove ricorrano le condizioni indicate, per i servizi di ricerca e sviluppo, secondo Anac “non deve ritenersi direttamente applicabile la disposizione dell’articolo 45 del decreto legislativo 36/2023”.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha ribadito il principio per cui “la propedeuticità del Regolamento ai fini del perfezionamento del diritto all’incentivo, non impedisce che lo stesso possa disporre la ripartizione degli incentivi anche prima dell’adozione del regolamento medesimo, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera.  Pertanto, ove una amministrazione abbia omesso di adottare, in esecuzione della disciplina normativa di riferimento vigente ratione temporis (legge n. 109/1994; d.lgs. n. 163/2006; d.lgs. n. 50/2016), il regolamento funzionale alla distribuzione degli incentivi per la progettazione realizzata sotto la vigenza di quella normativa medesima, detto regolamento potrà essere adottato ex post, nel rispetto dei limiti e parametri che la norma del tempo imponeva, a condizione che le somme relative agli incentivi alla progettazione siano state accantonate ed afferiscano a lavori banditi in vigenza della suddetta normativa del tempo”. 
 
Pertanto, conclude Anac, “sussiste la possibilità per i Regolamenti in materia di incentivo per funzioni tecniche, di disciplinare anche la ripartizione di tale emolumento in relazione alle attività svolte dal personale prima dell’adozione del predetto Regolamento, nei termini indicati”.