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Consiglio di Stato: motivazione della non aggiudicazione

1 OTTOBRE 2024

Nella sentenza n. 7456 del 6 settembre 2024 il Consiglio di Stato ritiene soddisfatto l’onere motivazionale allorché il provvedimento di non aggiudicazione motivi, sia pure sinteticamente, in relazione alla non convenienza dell’offerta, nella componente tecnica ed in quella economica, la quale, come tale, non può basarsi su elementi od eventi non contemplati nel programma contrattuale posto a base di gara.

I giudici precisano che la scelta di non aggiudicare non costituisce esercizio di un potere di autotutela, ma di una decisione, connotata da ampi margini di discrezionalità, che compete alla stazione appaltante in relazione alle sue specifiche esigenze, come prefissate nell’oggetto del contratto in gara ed avuto riguardo all’interesse pubblico di non aggiudicare la gara: essendo quindi espressione di ampia discrezionalità, è consentito al giudice amministrativo solamente un sindacato sulla ragionevolezza del provvedimento di non aggiudicazione nonché sull’adeguatezza motivazionale.

Nella fattispecie in esame, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la determinazione dirigenziale di non aggiudicazione della procedura negoziata senza bando, per l’affidamento della concessione temporanea di un parcheggio comunale, sia motivata nella considerazione che l’offerta non è conveniente, in relazione all’oggetto del contratto, in quanto non vi sono servizi aggiuntivi rispetto alla manutenzione base ordinaria e straordinaria del parcheggio ed inoltre, con riferimento all’offerta economica, non vi sono rilevanti scostamenti nella proposta da parte dell’operatore economico; viene anche precisato che la valutazione di convenienza non può essere condotta sulla base di un giudizio parametrato alla precedente gestione, essendo legittima l’aspirazione della stazione appaltante a conseguire una utilità maggiore di quella precedente.