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Offerta tecnica e valutazione del personale impiegato

24 OTTOBRE 2019

Nella sentenza n. 11594 del 7 ottobre 2019 il Tar del Lazio respinge la tesi della ricorrente secondo cui sarebbe irragionevole, illogica e discriminatoria la scelta della stazione appaltante di adottare quale criterio di valutazione dell’offerta tecnica la “valutazione del personale impiegato”, perché, stante la presenza di un’apposita clausola sociale, il personale indicato nell’offerta tecnica non potrebbe essere utilizzato dall’aggiudicatario, se non residualmente: secondo il Tar, se è vero che l’operatore entrante è soggetto a un obbligo di prioritario assorbimento dei dipendenti dell’affidatario uscente, è però pure vero che l’obbligo di assunzione non è assoluto, ed è condizionato anzitutto alla disponibilità di ciascun dipendente, da cui consegue, proprio per consentire agli operatori di competere ad armi pari, che l’Amministrazione non poteva che valutare il personale presentato nell’offerta di ciascun concorrente, entrante o uscente, al fine di ponderare il livello qualitativo che comunque – con le stesse unità o con altre equivalenti – avrebbe dovuto essere assicurato dall’offerente.

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