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RTI e cause di esclusione riferite alla mandante (art. 94, comma 6 Codice): sull’applicabilità dell’art. 97 Codice

23 SETTEMBRE 2024

Appalto di lavori (PNRR – PNC) – costituendo RTI – art. 68 d.lgs. n. 36/2023 – violazioni gravi, definitivamente accertate, relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali – art. 94, comma 6 Codice – causa di esclusione – mandante – termine presentazione offerta – disciplina dell’esclusione – art. 96 Codice – cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti – art. 97 Codice – conoscibilità/conoscenza causa di esclusione – rileva incolpevole ignoranza.

 
Consiglio di stato, sez. V, 2 agosto 2024, N. 6944
 
L’art. 97 d.lgs. n. 36 del 2023 (così come il self cleaning di cui all’art. 96 d.lgs. n. 36 del 2023) istituisce una modalità di superamento della regola generale, dettata dall’art. 96, comma 1 d.lgs. n. 36 del 2023, in base alla quale: “le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d’appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95”.
 
Nel caso in cui la causa escludente si verifichi: “prima della presentazione dell’offerta”, e risulti quindi integrata la fattispecie di cui alla lett. a) del comma 1 dell’art. 97 d.lgs. n. 36 del 2023, il raggruppamento è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, in sede di presentazione dell’offerta, la causa escludente e il soggetto che ne è interessato (n. 1) e a comprovare le misure adottate ai sensi del comma 2, cioè l’estromissione o la sostituzione con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l’immodificabilità sostanziale dell’offerta presentata, o l’impossibilità di adottarle prima della presentazione dell’offerta (n. 2).
 
Il raggruppamento di imprese, pur composto da varie soggettività giuridiche, presenta un’offerta unitaria, con la conseguenza che la stazione appaltante si interfaccia con un’unica realtà giuridica e che il raggruppamento nel suo insieme si assume la responsabilità dell’offerta presentata, senza potersi fare scudo della posizione individuale dei partecipanti allo stesso, che hanno ritenuto di non partecipare singolarmente ma di presentare un’offerta unica insieme ad altre soggettività giuridiche.
 
In presenza di cause di esclusione che riguardano i componenti di un RTI non basta provare il mero fatto storico della “ignoranza”, perché così ragionandosi si avrebbe una completa deresponsabilizzazione dei raggruppamenti, con aggravio degli adempimenti di gestione delle gare da parte delle stazioni appaltanti e irragionevole regime di favore per i raggruppamenti rispetto agli operatori economici individuali. Piuttosto, deve essere comprovata la “incolpevole ignoranza”, e cioè che i componenti del raggruppamento hanno fatto ogni sforzo richiesto dalla diligenza professionale per acclarare preventivamente che nessuno dei propri componenti fosse colpito da cause di esclusione.