11 SETTEMBRE 2024
Nella sentenza n. 6967 del 5 agosto 2024 il Consiglio di Stato ricorda che il cumulo delle capacità di più operatori economici per soddisfare i requisiti minimi imposti dalla stazione appaltante costituisce la regola ogniqualvolta si tratti di operatori economici che partecipano alla gara in forma associata o raggruppata, con l’eccezione del requisito riferito al “servizio di punta”, inteso come servizio connotato da peculiarità tali da richiedere determinate capacità: quando ricorre tale fattispecie, è eccezionalmente consentito all’amministrazione aggiudicatrice imporre il possesso del requisito c.d. di punta ad una soltanto (ovvero a ciascuna) delle imprese che compongono il raggruppamento partecipante alla gara.
In tale eventualità, i requisiti delle imprese, pur se partecipanti alla gara in forma associata o raggruppata, non si cumulano, cioè non si sommano tra loro, al fine di raggiungere la misura richiesta.
Ciò premesso, la questione dibattuta riguarda l’imputabilità, pro-quota o per intero, dei servizi analoghi effettuati in precedenti appalti dall’impresa concorrente, quando l’esecuzione della precedente commessa sia stata affidata ad un raggruppamento temporaneo d’imprese e sia stata ripartita pro-quota tra le diverse imprese componenti il raggruppamento: il Consiglio di Stato afferma al riguardo che, secondo giurisprudenza consolidata, la spendita dei pregressi servizi svolti in forma raggruppata può avvenire solo pro-quota, riferendo cioè la stessa soltanto alla quota dei servizi effettivamente eseguita da parte di ciascuna delle imprese raggruppate, non potendo ciascuna impresa rivendicare il servizio eseguito da una delle altre, quindi spendere lo stesso per intero, in quanto in caso contrario si avrebbe un’inammissibile svalutazione dell’istituto dell’avvalimento, tipicamente rivolto a consentire il ricorso, a fini partecipativi, ai requisiti di altri soggetti e, in ultima analisi, si verificherebbe l’elusione della disciplina sulle qualificazioni.