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La mancata indicazione del subappalto come “qualificatorio” non può essere motivo di esclusione dell’operatore economico

29 AGOSTO 2024

Subappalto necessario o qualificatorio – Dichiarazione di subappalto – Soccorso istruttorio

 
Il principio generale in materia di partecipazione alle gare per l’affidamento dei lavori pubblici è quello secondo cui l’operatore economico in possesso della qualificazione per la categoria prevalente possa eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, anche se non in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni ad imprese in possesso delle relative qualificazioni (lett. a) dell’art. 12, comma 2, del d.l. n. 47/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014) .
Tuttavia, in un’ottica concorrenziale l’art.12, comma 2, lett. b) del d.l. 47/2014 consente all’operatore economico, in possesso della qualificazione per la categoria prevalente, di partecipare alle gare per l’affidamento di lavori pubblici, anche se privo delle qualificazioni previste dal bando per le categorie scorporabili, alla condizione, però, che affidi le lavorazioni riconducibili alle predette categorie, se a qualificazione obbligatoria, a imprese in possesso dei previsti requisiti.
L’articolo 92 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 consente al concorrente singolo di partecipare alla gara qualora sia “in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi.
I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente”.
Dal combinato disposto tra l’articolo 92 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e l’art. 12, comma 2, del d.l. 28 marzo 2014, n. 47, si desume che se il difetto di qualificazione attiene alle categorie a qualificazione obbligatoria, le lavorazioni corrispondenti alle predette categorie non possono essere eseguite dal concorrente, ma da un soggetto in possesso delle relative qualificazioni; a tal fine il concorrente può ricorrere al subappalto, qualificatorio e necessario, per colmare il deficit di qualificazione dell’operatore economico ad eseguire le predette lavorazioni a qualificazione obbligatoria, affidandole in subappalto ad imprese qualificate.
L’operatore in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori e che abbia formalizzato la richiesta di subappalto per le lavorazioni a qualificazione obbligatoria non può essere escluso dalla gara per la mera circostanza di non aver specificato nella domanda di gara che il subappalto cui faceva ricorso era da intendersi “qualificatorio” e/o “necessario”.
È sufficiente che il concorrente abbia dichiarato di volere fare ricorso al subappalto per delle prestazioni che non può eseguire in proprio perché questa possa essere qualificata come dichiarazione di subappalto necessario e manifestare la volontà di subappaltare i lavori delle categorie perché privo di corrispondente qualificazione.
Il non aver indicato che il subappalto è qualificatorio non può essere motivo di esclusione dell’operatore economico dalla gara.

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