Sulla causa di esclusione dalla gara per accertamento di unicità del centro decisionale
28 AGOSTO 2024
Cause di esclusione non automatica – art. 80, comma 5, lett. m), d. lgs. n. 50/2016 – unico centro decisionale – alterazione della concorrenza – art. 2359 c.c. – indizi plurimi precisi e concordanti – art. 95 d. lgs. n. 36/2023
Consiglio di Stato, sez. V, 9 maggio 2024, n. 4165
La giurisprudenza amministrativa ha fornito numerose indicazioni sulla identificazione di situazioni che concretizzano fattispecie di collegamento, individuando una serie di indici, che per assurgere a presupposti del provvedimento di esclusione devono avere le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, che spetta all’amministrazione valutare in concreto.
Ne consegue che, ai fini dell’esclusione, è sufficiente che si raggiunga un grado di verosimiglianza della sussistenza di un unico centro decisionale secondo un criterio probabilistico che poggia sugli elementi del collegamento di carattere societario, commerciale o comunque relazionale.
La citata giurisprudenza ha delineato il percorso istruttorio che la stazione appaltante deve svolgere per la verifica della esistenza di un unico centro decisionale: a) la verifica della sussistenza di situazione di controllo sostanziale ai sensi dell’art. 2359 Cod. civ.; b) esclusa tale forma di controllo, la verifica dell’esistenza di una relazione tra le imprese, anche di fatto, che possa in astratto aprire la strada ad un reciproco condizionamento nella formulazione delle offerte; c) ove tale relazione sia accertata, la verifica dell’esistenza di un ‘unico centro decisionale’ da effettuare ab externo e cioè sulla base di elementi strutturali o funzionali ricavati dagli assetti societari e personali delle società, ovvero, ove per tale via non si pervenga a conclusione positiva, mediante un attento esame del contenuto delle offerte dal quale si possa evincere l’esistenza dell’unicità soggettiva sostanziale.
Applicando i predetti principi al caso di specie il Collegio ritiene, a differenza di quanto affermato dal giudice di primo grado, che il percorso istruttorio svolto dalla stazione appaltante per la verifica della esistenza di un unico centro decisionale non costituisce un’adeguata prova circa il fatto che la relazione di natura sostanziale tra i cinque operatori determini l’imputabilità delle loro offerte ad un unico centro decisionale.
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