Sull’accesso agli atti esecutivi dell’appalto da parte di un’impresa receduta dall’RTI aggiudicatario
29 LUGLIO 2024
Recesso dall’RTI aggiudicatario – Impresa receduta – Corrispettivo stabilito recesso – Onere versamento impresa RTI – Accesso agli atti – Contabilità e atti di esecuzione appalto – Artt. 22 e 24 l. n. 241/1990 – Artt. 53 d.lgs. n. 50/2016 – Interesse diretto, concreto, attuale – Sussiste
TAR Puglia – Bari, sez. I, 10 giugno 2024, n. 735
L’accesso ai documenti amministrativi costituisce “principio generale dell’attività amministrativa”, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica e di assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’azione amministrativa (art. 22, comma 2 legge n. 241/90). Sono pertanto accessibili, in linea di principio, “tutti i documenti amministrativi” (art. 22, comma 3) che siano detenuti da una pubblica amministrazione e che concernano attività di pubblico interesse, “indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale” (art. 22, comma 1, lett. d).
Il diritto di accesso presuppone che colui il quale lo esercita sia portatore di “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” (art. 22, comma 1, lett. b), e che l’accesso non sia preordinato ad esercitare “un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni” (art. 24, comma 3).
La prevalente giurisprudenza amministrativa ammette l’accesso documentale, ricorrendone le condizioni previste dagli artt. 22 ss. legge n. 241/1990, anche per gli atti della fase esecutiva di un contratto pubblico (si cfr. Cons. Stato, ad. plen., 2 aprile 2020, n. 10), compresa la contabilità dell’appalto.
Va accolta la richiesta di accesso alla contabilità dell’appalto, necessaria per difendere le ragioni della ricorrente nel contenzioso instauratosi dopo il suo recesso dall’RTI aggiudicatario, per verificare l’esistenza delle condizioni cui è subordinata la corresponsione del corrispettivo stabilito per il recesso.