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Anac: come deve essere scelto il RUP

31 LUGLIO 2024

L'Anac ha pubblicato il parere n. 33 del 24 giugno 2024, in cui risponde alla richiesta di chiarire se sussista o meno, secondo le previsioni del d.lgs. 36/2023, un vincolo nella scelta del RUP o se sussistano, in capo alla stazione appaltante, margini di discrezionalità nell’individuazione del dipendente a tal fine idoneo, con conseguente possibilità di continuare ad affidare tale incarico, sulla base della professionalità, dell’esperienza e dei carichi di lavoro, anche al dirigente responsabile in materia di affidamenti e contratti o, nel caso di procedure di minore complessità, ad altri funzionari esperti in materia: dopo aver analizzato la problematica, l'Autorità conclude affermando che non sussiste per la stazione appaltante un vincolo specifico nella scelta del RUP, ma, al contrario, il d.lgs. 36/2023 rimette alla piena discrezionalità delle singole amministrazioni l’individuazione del modello organizzativo ritenuto più idoneo ai fini dell’individuazione del Rup ed eventualmente dei Responsabili di fase, sulla base dei requisiti di professionalità e di competenza richiesti dalle norme stesse.

L'Anac sottolinea, però, che il modello organizzativo prescelto ai fini della nomina del Rup dovrebbe tenere conto della preferenza riconosciuta dalla norma (art. 15, comma 4) per l’individuazione di tale figura nell’ambito dell’unità organizzativa titolare del potere di spesa, cui si dovrebbe prioritariamente attingere, e solo in subordine (in caso di mancata nomina nell’atto di avvio dell’intervento), nell’ambito dell’unità organizzativa competente per l’intervento medesimo. In secondo luogo, sempre secondo l'Anac, il modello organizzativo prescelto dovrebbe garantire, altresì, l’individuazione di un Rup in possesso di adeguati requisiti (come indicati nell’art. 15 e nell’allegato I.2) e competenze professionali, “nel rispetto dell’inquadramento contrattuale e delle relative mansioni”.

E' infine necessario evitare la sovrapposizione di ruoli e funzioni in capo ai soggetti impegnati nella realizzazione dell’intervento, con particolare riguardo alle attività di controllo e verifica (anche contabile) in fase di esecuzione del contratto, tenuto conto dell’art. 114 del Codice, secondo cui «L’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate».