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Consiglio di Stato: modifica della soglia di anomalia

25 LUGLIO 2024

Nella sentenza n. 5319 del 13 giugno 2024 il Consiglio di Stato afferma, in merito al principio di invarianza, che l’irrilevanza delle modifiche successive è stata nel nuovo Codice dei contratti riferita all’aggiudicazione definitiva, in continuità peraltro con l’orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, secondo il quale con il principio di invarianza della soglia di anomalia, la legge intende evitare la retrocessione della procedura di gara fino alla (ri)determinazione della soglia di anomalia delle offerte (ossia della soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta si presume senz’altro anomala), quando, già intervenuta l’aggiudicazione del contratto, sia disposta, anche in via giudiziaria, l’esclusione dell’aggiudicatario (o di altro concorrente) per carenza dei requisiti di partecipazione; si è chiarito, infatti, che la "fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte", a conclusione della quale non è più consentita la modifica della soglia di anomalia in via di intervento da parte della stessa stazione appaltante, è delimitata, dal punto di vista temporale e procedimentale, dal provvedimento di aggiudicazione: l’adozione del provvedimento di aggiudicazione costituisce il termine ultimo entro il quale l'intervento in autotutela della stazione appaltante può comportare variazioni rilevanti per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.