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Consiglio di Stato: obbligo di rispettare l'autovincolo

10 LUGLIO 2024

Nella sentenza n. 4659 del 24 maggio 2024 il Consiglio di Stato respinge il ricorso presentato da un Comune in qualità di stazione appaltante, il quale si era avvalso della possibilità dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020 convertito con legge 120/2020, il che però, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, secondo i giudici non fa venire meno l’obbligo del rispetto della legge di gara (c.d. “autovincolo”), come confermato anche dal vigente codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), che fra i principi fondamentali annovera quello dell’affidamento e della buona fede, per cui occorre tutelare l’affidamento dell’operatore economico sul legittimo esercizio del potere amministrativo (art. 5 del d.lgs. 36/2023).
Nel caso specifico, il Comune aveva individuato un criterio di affidamento dell’appalto, secondo precise regole prestabilite negli atti di gara, sicchè, in forza del principio dell’autovincolo, sussiste l’obbligo del rispetto dello stesso criterio e, conseguentemente, l’impossibilità di modificare in itinere la legge di gara da parte dell’Ente, dovendo applicarsi il principio secondo cui quando l’Amministrazione, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, decide di autovincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà, la stessa è tenuta all’osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che: a) è impedita la successiva disapplicazione, b) la violazione dell’autovincolo determina l’illegittimità delle successive determinazioni.