3 LUGLIO 2024
Con una nota del 12 giugno l'Anac ha pubblicato l'Atto del Presidente del 15 maggio 2024, fasc. 4925, in relazione ad un appalto integrato per il quale un Comune aveva affidato una attività di progettazione accettando, come dimostrazione dei requisiti di idoneità, lo svolgimento da parte dell'operatore economico di pregresse prestazioni di poco valore, riguardanti per esempio attestati di prestazione energetica: l'Autorità afferma che non è coerente con i principi di proporzionalità e attinenza dei requisiti di partecipazione consentire ai concorrenti di avvalersi di modeste attività svolte all’interno di una progettazione per dimostrare la propria capacità tecnica dell’intera progettazione, in quanto ciò potrebbe condurre al paradosso che attività del tutto residuali e irrisorie dal punto di vista economico possano legittimare l’affidamento di integrali progettazioni anche estremamente complesse e di rilevanza milionaria, con il rischio, poi, che della stessa progettazione potrebbero avvalersi per l’intero importo delle categorie e classi tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nella medesima attività progettuale. L'Anac precisa che, nelle gare pubbliche per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, l’esperienza pregressa deve comprendere lo svolgimento di prestazioni comunque idonee a comprovare la capacità tecnica in riferimento all’incarico da affidare, per cui “La spendibilità come esperienza pregressa dei servizi prestati deve essere limitata pro quota rispetto all’importo totale”.