Dal 1° luglio 2024 decade la qualificazione “con riserva”
14 GIUGNO 2024
Con il 1° luglio 2024 scade la qualificazione “con riserva” finora operante per province e città metropolitane, comuni capoluogo di provincia e delle regioni, e stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall’ordinamento.
Nel caso in cui la stazione appaltante sia interessata alla qualificazione per entrambi i settori – “lavori” e “servizi e forniture” – il Responsabile per l’anagrafe unica delle stazioni appaltanti dovrà presentare due istanze di qualificazione distinte.
Per l’attribuzione dei punteggi relativi ai requisiti delle “gare svolte”, delle “comunicazioni all’ANAC” e dell’“uso della piattaforma telematica” saranno prese in considerazione sia le procedure di affidamento per le quali il relativo Cig è stato acquisito nel quinquennio di riferimento 2018- 2022, sia quelle relative al periodo nel quale la stazione appaltante ha beneficiato della qualificazione con riserva; questo al fine di consentire, ai fini dell’attribuzione del livello di qualificazione, la valorizzazione dell’esperienza maturata nel periodo della riserva.
Per i requisiti delle “competenze” e della “formazione”, i dati comunicati dal Responsabile anagrafe unica dovranno essere riferiti, rispettivamente, alla data di presentazione dell’istanza e al triennio precedente alla data di presentazione dell’istanza;
Fino al 30 giugno 2024 saranno considerati, ai fini dell’attribuzione dei livelli di qualificazione, i punteggi più favorevoli.