Criteri Ambientali Minimi “C.A.M.”: sull’immediata impugnazione della legge di gara in caso di violazione dei C.A.M e sui limiti all’eterointegrazione della lex specialis nell’ottica del principio del risultato
Consiglio di Sstao, sez. III, 27 maggio 2024, N. 4701
24 GIUGNO 2024
Criteri Ambientali Minimi – art. 34 d.lgs. n. 50/2016 – art. 57 d.lgs. n. 36/2023 – lex specialis lesiva dei C.A.M. – eterointegrazione disciplina di gara – impugnazione del bando di gara – principio del risultato – interessi ambientali
In materia di C.A.M, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 2795/2023, che ha applicato alla specifica materia i principi sanciti dall’Adunanza Plenaria n. 4/20168, non sussiste un onere di immediata impugnazione delle clausole della legge di gara che si assumono lesive per violazione della disciplina sui Criteri Ambientali Minimi. In alcun modo, infatti, tale illegittimità influisce sulla formulazione dell’offerta: non solo in termini di impossibilità assoluta, ma neppure in termini di condizionamento relativo.
Il mero richiamo ai C.A.M. da parte della legge di gara non equivale a prospettare la conformità del risultato della gara medesima allo scopo voluto dal parametro normativo. Per potersi predicare la legittimità della legge di gara è necessario riscontrare l’effettiva cura degli interessi ambientali in sede di disciplina degli obblighi negoziali (in ciò consistendo il risultato avuto di mira dai C.A.M.); pertanto, è insufficiente il dato disciplinare meramente formale consistente nel generico richiamo ai criteri in questione.