Contestazioni dell’Agenzia Entrate sotto i 35.000 euro non escludono dall’affidamento di servizi
19 GIUGNO 2024
Non basta aver ricevuto una contestazione dall’Agenzia delle Entrate per essere esclusi da una gara d’appalto.
E’ quanto ha precisato Anac al Museo regionale di Messina con il Parere di Precontenzioso delibera n.234 del 15 maggio 2024, che aveva escluso un partecipante dall’affidamento del servizio di pulizie del museo per una violazione contestata dall’Agenzia delle Entrate.
“Per le gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse – spiega Anac -, il valore di euro 35.000,00 costituisce la soglia (economica) minima di punibilità, al di sotto della quale la violazione non può essere in alcun modo considerata ‘grave’ ai fini di una possibile esclusione dalla gara rimessa alla valutazione discrezionale della Stazione appaltante”.
“L’unica violazione imputata e imputabile alla società istante riguarda una contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, effettuata in esito ad un controllo automatizzato eseguito sulla dichiarazione dei redditi”, scrive Anac. “Il riferimento è al mancato (o comunque inesatto) versamento dell’Ires per il periodo di imposta dal 1.1.2020 al 31.12.2020, per il quale già in data 2.11.2023, ovvero entro la prevista scadenza del termine di 30 giorni indicato nella contestazione stessa, la società aveva ottenuto la rateizzazione del debito”.
“La ‘gravità’ della violazione (non definitivamente accertata) di cui parla il Codice dei contratti pubblici – scrive l’Autorità – riguarda gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali e deve essere valutata: quando la violazione è pari o superiore al 10 per cento del valore dell’appalto e purché tale l’importo non sia inferiore a 35.000 euro. Questa è la clausola interpretativa che la Stazione appaltante deve utilizzare ai fini della valutazione discrezionale circa l’esclusione o meno del concorrente che sia incorso nella violazione non immediatamente escludente”.
Per tale motivo, il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha deliberato che “l’operato della Stazione appaltante non è conforme alle disposizioni normative in tema di cause di esclusione, automatiche e non automatiche, per la violazione grave degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali. L’esclusione della società dalla gara è pertanto illegittima e il relativo provvedimento debba essere annullato in autotutela”.
“Qualora – conclude Anac – la Stazione appaltante non intendesse conformarsi al parere, dovrà comunicare, con provvedimento da adottare entro quindici giorni, le relative motivazioni alle parti interessate e all’Autorità, che potrà proporre il ricorso”.