2 LUGLIO 2024
Il Tar del Molise, con la sentenza n. 144 del 9 maggio 2024 rileva, innanzitutto, la volontà del Legislatore del nuovo Codice di sottoporre tutti i raggruppamenti temporanei d’impresa, sorti sotto la sua vigenza, alle regole al tempo espressamente dettate per i raggruppamenti d’impresa c.d. orizzontali e misti, per cui permangono i principi di diritto espressi dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria nn. 2 e 3 del 2023, e segnatamente quello secondo cui l’incremento del quinto è operabile nei confronti di ciascuna impresa raggruppata a condizione che essa stessa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara.
Per quanto invece riguarda l'art. 68, comma 17, del Codice dei contratti, secondo cui “È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto”, il Tar precisa che tale facoltà di recesso può essere esercitata da un’impresa raggruppata in occasione dell’esercizio delle facoltà di modifica soggettiva, questa volta “in diminuzione”, di cui all’art. 97 del Codice, ossia nel caso di perdita sopravvenuta dei requisiti di partecipazione, il che, però, comporta la necessaria tempestività della relativa dichiarazione di recesso e dunque, più ampiamente, la sottoposizione della dichiarazione stessa alle specifiche e stringenti garanzie procedimentali e temporali previste dal comma 2 dell’art. 97 del nuovo Codice.