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Consiglio di Stato: cause di esclusione e rateizzazione debito tributario

13 GIUGNO 2024

Nella sentenza n. 4168 del 9 maggio 2024 il Consiglio di Stato ricorda che tra i motivi di esclusione di un concorrente a causa di esposizioni debitorie fiscali o previdenziali, vi è quello secondo cui la stazione appaltante sia “a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali”, per cui l’impresa è tenuta a dichiarare fin da subito la sussistenza di importanti posizioni debitorie e l'eventuale comportamento omissivo mina alla radice il rapporto tra stazione appaltante ed operatore economico: già in fase di gara, il concorrente deve osservare un comportamento trasparente, che consenta alla stazione appaltante di valutarne l’affidabilità nella prospettiva dell’eventuale affidamento della commessa pubblica, come previsto anche nel nuovo Codice dei contratti (fiducia reciproca: artt. 2 e 16; buona fede e tutela dell’affidamento: artt. 4, 9 e 18). Inoltre i giudici ricordano che la giurisprudenza è pacifica nell’affermare che la circostanza dell’intervenuto saldo, o almeno della rateazione, dei debiti tributari da parte del concorrente non comporta l’annullamento del provvedimento di esclusione, in quanto ormai privo di ragion d’essere, valendo per i provvedimenti amministrativi il principio secondo cui la legittimità del provvedimento deve essere valutata in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, con conseguente irrilevanza delle circostanze successive, che non possono incidere ex post su precedenti atti amministrativi; nè tali conclusioni cambierebbero laddove le domande di rateizzazione fossero state già proposte al momento della domanda di partecipazione (venendo accolte solo in un momento successivo), in quanto il requisito della regolarità fiscale si considera sussistente soltanto ove, prima del decorso del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara di appalto, l’istanza di rateizzazione sia stata accolta con l’adozione del relativo provvedimento costitutivo e non anche nelle ipotesi in cui l’iniziale irregolarità abbia dato luogo alla richiesta di dilazione, solo successivamente accolta.
Il Consiglio precisa, quindi, che mentre non è ammissibile la partecipazione dell’operatore economico che, al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, non abbia ancora conseguito il provvedimento di accoglimento dell’istanza di rateizzazione, può invece considerarsi in regola con il fisco il contribuente cui sia stata accordata la rateizzazione ai fini della dimostrazione del requisito della regolarità fiscale ex art. 19 Dpr 602/1973, atteso che la rateizzazione del debito tributario del partecipante alla procedura selettiva si traduce in un beneficio che, una volta accordato, comporta la sostituzione del debito originario con uno diverso, con novazione dell’obbligazione originaria e nascita di una nuova obbligazione tributaria.