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Anac: esclusione dalla gara e valutazione della gravita'

11 GIUGNO 2024

Nel parere di precontenzioso n. 234 del 15 maggio 2024 l'Anac ha precisato che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 2 del Codice dei contratti, la “gravità” della violazione (non definitivamente accertata) agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali deve essere valutata sulla base delle condizioni dettate dall’art. 3 dell’Allegato II.10 del Codice, ossia quando la violazione è pari o superiore al 10 per cento del valore dell'appalto e purché tale l'importo non sia inferiore a 35.000 euro, mentre la disposizione di cui all’art. 95, comma 2, 3° periodo, secondo cui «La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell’appalto», deve essere intesa quale clausola interpretativa che la Stazione appaltante deve utilizzare, all’interno dei due sopracitati parametri di riferimento predeterminati dal legislatore, ai fini della valutazione discrezionale circa l’esclusione o meno del concorrente che sia incorso nella violazione non immediatamente escludente.