Diritto processuale amministrativo – Contenzioso appalti – Ricorso proposto dalla concorrente collocatasi in terza posizione nella graduatoria di gara
TAR Lazio Roma sez. IV 25/3/2024 n. 5901
7 GIUGNO 2024
Diritto processuale amministrativo – Contenzioso appalti – Ricorso proposto dalla concorrente collocatasi in terza posizione nella graduatoria di gara – Analisi dei motivi inerenti la concorrente prima classificata, a prescindere dal rigetto delle doglianze riguardanti la valutazione dell’offerta della seconda classificata – Sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio dell’attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara
1. In caso di ricorso proposto dalla concorrente collocatasi in terza posizione nella graduatoria di gara, avverso le offerte della prima e della seconda classificata, devono essere esaminati i motivi di censura riguardanti la valutazione dell’offerta di entrambi i controinteressati, per poi analizzare i motivi inerenti la sola concorrente prima classificata, a prescindere dal rigetto delle doglianze riguardanti la valutazione dell’offerta della seconda classificata. Invero, l’infondatezza delle doglianze svolte dalla ricorrente avverso la valutazione dell’offerta della seconda graduata, non determina l’inammissibilità del gravame avverso l’offerta della prima graduata per carenza dell’interesse qualificato, dovendosi pertanto procedere allo scrutinio delle ulteriori censure dedotte avverso la valutazione dell’offerta della prima classificata. Infatti, ad avviso del Tribunale, l’interesse alla decisione non viene meno nell’ipotesi in cui siano dichiarate infondate le doglianze proposte nei confronti della concorrente seconda classificata, potendo ancora la ricorrente potenzialmente aggiudicarsi la gara qualora – all’esito di un eventuale accoglimento dei motivi dello scrutinio avverso la prima classificata – l’amministrazione proceda ad escludere anche la seconda classificata all’esito dei controlli di verifica dei requisiti, allo stato non ancora effettuati in quanto non aggiudicataria; o qualora si verifichi una risoluzione per inadempimento avverso il contratto stipulato dalla nuova aggiudicataria; o una revoca di ufficio o altra circostanza che possa determinare il potenziale subentro della terza classificata nel contratto. Si rileva a tal punto che – una volta rigettate tutte le censure relative alla valutazione dell’offerta della seconda classificata – l’esame delle doglianze nei confronti della prima classificata si imponga, comunque, a questo Tribunale in quanto l’accoglimento delle stesse produrrebbe come effetto un vantaggio, almeno mediato e strumentale consistente nel possibile successivo subentro della ricorrente nel contratto. Invero, stabilisce la Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 5 settembre 2019 (causa-OMISSIS-) l’obbligo del giudice amministrativo “di non dichiarare irricevibile il ricorso per esclusione principale in applicazione delle norme procedurali nazionali che prevedono l’esame prioritario del ricorso incidentale proposto da un altro offerente” potendo l’amministrazione aggiudicatrice essere “indotta a constatare l’impossibilità di scegliere un’altra offerta regolare” e di procedere “di conseguenza all’organizzazione di una nuova procedura di gara”. Ciò a maggior ragione vale per l’ipotesi in cui la società ricorrente classificatasi terza non sia stata esclusa dalla gara ed abbia pertanto un interesse concreto ad attuale allo scrutinio dell’offerta della prima classificata nell’aggiudicazione, atteso che divenendo in tale ipotesi seconda potrebbe aspirare a subentrare nel contratto per il caso di successiva esclusione della nuova aggiudicataria.
2. Non possono essere accolte censure inerenti la superiorità dell’offerta della ricorrente rispetto a quelle delle altre imprese, in assenza di profili di manifesta irragionevolezza o di evidente erroneità del giudizio, in quanto attinenti al merito delle valutazioni discrezionali ed opinabili della Commissione. Secondo in principi affermati dalla costante giurisprudenza amministrativa “Il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio dell’attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, e ciò in quanto la valutazione delle offerte rientra nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla Commissione; le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo. È unicamente fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica; per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto (Cons. Stato, sez. IV, 1° marzo 2022, n. 1445);- Nell’ambito di una procedura di gara ad evidenza pubblica, la valutazione delle offerte tecniche rappresenta l’espressione di un’ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione, qualora non risultino inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta (Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2022, n. 48)” (Cons. Stato, sez. V, 24 agosto 2022 n. 7448; nello stesso senso id 5 maggio 2020 n. 285; id 6 maggio 2019 n. 2893; Cons. Stato, III sez., 4 novembre 2020, n. 6818).