16 OTTOBRE 2019
Nella sentenza n. 6763 del 7 ottobre 2019 il Consiglio di Stato si esprime su varie questioni, tra le quali l'affermazione del Tar secondo cui è illegittima la prescrizione di ammettere alla gara solo gli operatori costituiti nella medesima forma e composizione di cui alla gara precedente, in quanto l’art. 45, commi 3 e 5, del d.lgs. 50/2016 consente di imporre una forma giuridica determinata al raggruppamento di imprese aggiudicatario solo dopo l’aggiudicazione: il Consiglio di Stato respinge la tesi del Tar, affermando che le disposizioni di cui al citato articolo 45 del Codice non sono esclusive (cioè non implicano che qualsiasi altra prescrizione di bando sul punto debba essere ritenuta illegittima), per cui sono da ritenersi disapplicabili nel caso in esame, in quanto la gara era stata indetta in via di urgenza e la prescrizione per cui i partecipanti dovevano essere costituiti nelle forme della gara precedente appare non illogica, dato che è funzionale a garantire maggiore celerità nella presentazione e valutazione delle offerte, e quindi nel ripristino del servizio oggetto della gara.