La certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate non è sufficiente a dimostrare il requisito della regolarità fiscale
28 MAGGIO 2024
L’omesso pagamento delle sanzioni irrogate a seguito del mancato versamento del contributo unificato integra la causa di esclusione prevista dall’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50 del 2016 ancorché tale irregolarità fiscale non risulti dalla certificazione dell’Agenzia delle Entrate acquisita dalla stazione appaltante in sede di verifica sul possesso dei requisiti
1. Premessa
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 24 aprile 2024, n. 7) ha enunciato il principio di diritto per cui l’omesso pagamento delle sanzioni irrogate a seguito del mancato versamento del contributo unificato integra la causa di esclusione prevista dall’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50 del 2016, ancorché tale irregolarità venga sanata prima dell’aggiudicazione e la stessa non risulti dalla certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate acquisita dalla stazione appaltante in sede di verifica sul possesso dei requisiti.
La questione era stata sollevata dal Consiglio di Stato (Sez. III, 4 gennaio 2024, n. 161) nell’ambito di una controversia in cui la ricorrente, seconda graduata in una procedura di gara, contestava la violazione dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per avere la ditta aggiudicataria omesso di dichiarare inadempienze di oneri fiscali per contributi unificati in azioni avviate avanti al Giudice Amministrativo non risultanti dalla certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.
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