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Variante contrattuale a seguito di sopravvenienza normativa

14 OTTOBRE 2019

Nella sentenza n. 6326 del 23 settembre 2019 il Consiglio di Stato si esprime in merito all'art. 106, comma 1, lett. c), del d.lgs. 50/2016, secondo cui le modifiche, nonchè le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende, elencando poi una serie di condizioni che consentono di modificare i contratti di appalto senza una nuova procedura di affidamento, condizioni tra le quali è presente quella della “sopravvenienza normativa”, evento che viene qualificato ex lege tra le “circostanze impreviste e imprevedibili”: i giudici chiariscono che tale sopravvenienza normativa deve determinare per l’Amministrazione una “necessità di modifica” che non può che assumere un carattere oggettivo, ma nessun elemento induce a ritenere che essa debba contenere uno specifico obbligo di variante contrattuale, in quanto, se così fosse, una previsione di carattere generale quale quella in commento sarebbe totalmente priva di significato; il Consiglio di Stato conclude, quindi, affermando che per l’art. 106, comma 1, lett. c), del d.lgs. 50/2016, la necessità oggettiva determinata dalla sopravvenienza normativa che legittima la variante contrattuale va apprezzata in concreto, valutando in sostanza due elementi: il primo, di carattere positivo, impone di accertare se e in che modo la norma sopravvenuta abbia inciso sull’andamento e sulle esigenze dell’Amministrazione; il secondo, di carattere negativo, richiede di valutare se l’Amministrazione poteva governare tale incidenza facendo ricorso a strumenti diversi dalla variante contrattuale.