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Nelle gare per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura la legge sull’equo compenso non consente di formulare ribassi sui compensi professionali

9 MAGGIO 2024

A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 49/2023 in materia di “equo compenso”, le tariffe stabilite dal D.M. 17 giugno 2016 devono essere considerate un parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e di architettura, con la conseguente impossibilità per gli operatori economici di sottoporre a ribasso l’importo posto a base di gara definito dalle stazioni appaltanti, se non limitatamente alla componente delle spese generali e oneri accessori, da non considerarsi quali componenti del compenso in senso proprio.

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