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Accordi sindacali per incentivi tecnici

Parere MIT 26/02/2024, n. 2282

11 APRILE 2024

Oggetto: Accordo aziendale tra Amministrazione consorzio ed RSA per applicazione Art. 45 D.lgs 31/03/2023 n° 36


Quesito:
Premessa: essendo intervenute importanti modifiche legislative rispetto a quanto stabilito all’Art. 113 D.lgs. 18/4/2016 n° 50 in materia di incentivi, si chiede se rimangono comunque invariati i criteri previsionali di attribuzione come stabilito nel secondo comma, secondo capoverso del D.lgs. 50/2016 n° 113. Si chiede, inoltre, quanto della VS risposta al quesito con codice identificativo n° 1424 può oggi rimanere valido considerando che l’Art. 1 del D.lgs. 36 del 31/03/2023 , quarto comma lettera b), indica come passaggio obbligatorio per la ripartizione degli incentivi, l’applicazione della contrattazione collettiva nazionale di riferimento e, di conseguenza, la contrattazione integrativa di secondo livello.
 
Risposta aggiornata:
Con riferimento al quesito posto, si rileva che l’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 non prevede più l’adozione di un apposito regolamento per la determinazione dei criteri di riparto degli incentivi. La semplificazione procedurale introdotta è volta a consentire alle amministrazioni di organizzarsi nel modo più efficiente. Come anche ribadito da ANAC nel recente parere n. 3360 dell’11.10.2023, “rimane, comunque, ferma la necessità che la definizione dei criteri sia fatta mediante un atto a valenza generale. (..).
Relativamente alla definizione dei criteri di riparto, “l’attribuzione degli incentivi deve essere fatta sempre nel rispetto delle modalità previste dalla contrattazione collettiva e deve essere orientata al principio del risultato”. Sul punto è chiara la relazione al Codice che, nel commentare l’art. 1, co. 4, lett. b), specifica che “il risultato rappresenta anche il criterio per l’attribuzione e la ripartizione degli incentivi economici, rimandando alla naturale sede della contrattazione collettiva per la concreta individuazione delle modalità operative”.
La risposta è negativa; tuttavia, resta ferma l’esigenza di adottare un atto di tipo generale, nel rispetto delle modalità definite dalla contrattazione collettiva. Al riguardo si veda anche il parere della Ragioneria Generale dello Stato Prot. n. 225928 del 12/09/2023 – U.