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Anac: procedura negoziata e criterio dell'ordine cronologico

3 APRILE 2024

Con una nota del 21 marzo l'Anac ha pubblicato il Parere n. 11 del 28 febbraio 2024, in cui afferma che l’ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse in una procedura negoziata non è conforme al Codice degli Appalti, né è idoneo a soddisfare i requisiti di oggettività, coerenza con l'oggetto e con la finalità dell'affidamento, nonché con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, in quanto tale criterio costituisce, al pari del sorteggio, un’individuazione “casuale” degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, poichè non ancorato ai criteri oggettivi indicati dal nuovo Codice Appalti; l'Autorità precisa che anche il criterio in oggetto può essere in realtà utilizzato ma, come per il sorteggio, ciò deve avvenire in via del tutto eccezionale e residuale, entro i limiti e alle condizioni previste dal Codice, ossia in presenza di situazioni eccezionali in cui il ricorso ai criteri oggettivi sopra indicati è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura.