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Consiglio di Stato: utilizzo del soccorso istruttorio processuale

28 MARZO 2024

Nella sentenza n. 2042 del 1° marzo 2024 il Consiglio di Stato afferma che il “soccorso istruttorio processuale” è ammissibile quando il Giudice verifichi che la stazione appaltante non è intervenuta in soccorso del concorrente, come sarebbe stata tenuta, ed eserciti i poteri istruttori per accertare, nel corso del processo, ciò che avrebbe dovuto essere accertato dall’amministrazione, durante il procedimento; si tratta quindi di una verifica che non viola il principio di par condicio tra i concorrenti, in quanto l’istituto “mira ad attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, riparando una incompletezza o irregolarità che la stazione appaltante, se avesse tempestivamente rilevato, avrebbe dovuto comunicare alla concorrente, attivando l’obbligatorio procedimento del soccorso istruttorio”.
I giudici precisano che tale istituto è finalizzato a supplire a carenze di natura formale o a inesattezze documentali frutto di meri errori ovvero di imprecisioni imputabili alla formulazione degli atti di gara, in modo da evitare di pregiudicare l’operatore “impreciso” ma “affidabile”.
Viceversa, il soccorso istruttorio processuale non può essere utilizzato come una sorta di impropria rimessione in termini per la produzione di documenti tecnici di carattere nuovo e diverso rispetto a quelli prodotti in gara.