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Premio d’accelerazione: si applica sopra e sotto soglia

Parere MIT 26 febbraio 2024,n. 2210

27 MARZO 2024

Oggetto: D.Lgs. 36/3023, art 126, comma 2 – Premi d’accelerazione.

 
Quesito
Al fine di meglio comprendere l’applicazione operativa della norma in oggetto, si chiede di chiarire se i premi d’accelerazione: 1 – siano utilizzabili solo per lavori al di sopra della soglia comunitaria oppure anche per quelli al di sotto, a prescindere che si tratti di procedure negoziate o affidamenti diretti; 
2 – siano di possibile applicazione solo a quei lavori la cui verifica della prestazione è effettuata tramite verbale di collaudo oppure anche in caso di utilizzo di un più semplice CRE ove consentito dalla norma; 
3 – debbano essere fatturati a parte dall’operatore economico, rispetto al contratto principale.
 
Risposta aggiornata
L’art. 126, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che ” Per gli appalti di lavori la stazione appaltante può prevedere nel bando o nell’avviso di indizione della gara che, se l’ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. Il premio è determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale ed è corrisposto a seguito dell’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce ‘imprevisti’, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.”. La norma non fa una distinzione tra lavori sopra o sotto la soglia comunitaria, nè fa distinzioni tra procedure, nè tra importi. Da quanto sopra se ne deduce che:
– quanto al primo quesito posto si ricava che i premi d’accelerazione sono utilizzabili per tutti i lavori, sia al di sopra della soglia comunitaria, che per quelli al di sotto, a prescindere che si tratti di procedure negoziate o affidamenti diretti;
– non distinguendo tra importi economici, trovano applicazione sia per quei lavori la cui verifica della prestazione è effettuata tramite verbale di collaudo, che per quelli la cui verifica è avvenuta con certificato di regolare esecuzione;
– quanto al terzo quesito posto, si ritiene la risposta in materia di fatturazione non di competenza.