Procedimentalizzazione dell’affidamento diretto e inapplicabilità della disciplina in materia di gare pubbliche
13 MARZO 2024
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. v, 15 GENNAIO 2024, N. 503
Affidamento diretto – Art. 1, comma 2, lett. a) d.l. 16 luglio 2020, n. 76 – Art. 30 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Predeterminazione criteri valutativi – Valutazione comparativa – Confronto tra preventivi – Graduatoria finale – Esigenze della stazione appaltante – Onere di motivazione della scelta – Discrezionalità della stazione appaltante
La mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori, non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze.
L’acquisizione di più offerte non comporta la trasformazione della procedura [di affidamento diretto] in una gara vera e propria, trattandosi piuttosto di un mero confronto di preventivi, con conseguente dovere della stazione appaltante di motivare la scelta dell’aggiudicatario non in ottica comparativa, ma solo in termini di economicità e di rispondenza dell’offerta alle proprie esigenze [in tal senso, non rileva l’omissione di una graduatoria finale].